Azioni a Tutela e Recupero Crediti

Il recupero del credito rappresenta l’insieme delle attività che il creditore intraprende nei confronti del debitore al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto. Il credito può derivare da diverse origini: contrattuale, come nel caso del corrispettivo di un contratto, o extracontrattuale, e può essere documentato mediante diversi strumenti scritti quali il riconoscimento di debito, la promessa di pagamento, cambiali, assegni o sentenze esecutive.

La fase iniziale del recupero crediti è costituita, nella maggior parte dei casi, dalla diffida stragiudiziale di pagamento. Tale diffida costituisce una messa in mora formale e rappresenta un atto interruttivo della prescrizione del credito. Qualora, nonostante la diffida, il debitore non provveda al pagamento e permane l’insolvenza, il creditore può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere una condanna al pagamento.

La sentenza di condanna assume la veste di “titolo esecutivo”: in presenza di persistente inadempimento da parte del debitore, il creditore è legittimato a procedere con l’esecuzione forzata, che si concretizza solitamente attraverso il pignoramento dei beni del debitore.

Gli strumenti processuali per ottenere un titolo esecutivo sono molteplici, ma uno dei più agevoli è senza dubbio il decreto ingiuntivo. Si tratta di un ordine emesso dal Giudice che impone al debitore di pagare la somma dovuta entro quaranta giorni. Nel decreto si avverte altresì che entro lo stesso termine il debitore può proporre opposizione; in difetto, il creditore potrà agire esecutivamente.

Il decreto ingiuntivo viene emesso senza contraddittorio con il debitore, basandosi esclusivamente sulle allegazioni del creditore. Pertanto, il debitore viene a conoscenza dell’ingiunzione successivamente alla sua emissione, privandolo di una contestazione preventiva.

Alla ricezione della notifica del decreto, il debitore dispone di quaranta giorni per adempiere spontaneamente al pagamento oppure per proporre opposizione. Se l’opposizione non viene presentata entro il termine, il decreto diviene definitivo e passa in giudicato, impedendo ulteriori contestazioni. In caso contrario, si apre un normale giudizio di cognizione davanti allo stesso Giudice che ha emesso il decreto. Al termine di tale procedura, qualora l’opposizione venga ritenuta infondata, il decreto ingiuntivo viene confermato; in caso contrario, può essere revocato interamente o parzialmente, ad esempio quando il credito effettivo risulta inferiore a quello richiesto.

In alcuni casi specifici, come nelle controversie condominiali o quando il decreto si fonda su un riconoscimento di debito, il provvedimento ingiuntivo è immediatamente esecutivo. Ciò implica che il debitore deve adempiere senza dilazioni, sebbene gli sia comunque concessa la facoltà di promuovere opposizione entro quaranta giorni dalla notifica.

In conclusione, il recupero del credito si configura come un processo articolato che combina fasi stragiudiziali e giudiziarie volte a garantire al creditore l’effettivo soddisfacimento del proprio diritto, attraverso strumenti giuridici volti a garantire efficacia e tempestività nell’esazione delle somme dovute.

Decreto Ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo può essere emesso soltanto in presenza di un credito:

  • certo: il creditore deve essere in possesso di una prova scritta (ad esempio: la fattura);
  • liquido: il credito deve essere determinato nel suo ammontare;
  • esigibile: il credito non deve essere sottoposto a condizioni o, se è sottoposto ad un termine, questo deve essere già scaduto.

Ove non sussistano i suddetti requisiti, è necessario promuovere una causa ordinaria, mediante atto di citazione, oppure mediante ricorso sommario.

Pignoramento

Una volta ottenuto il titolo esecutivo, qualora ciò nonostante il debitore rimanga inadempiente, il creditore può agire in via esecutiva attraverso il pignoramento.

Possono essere sottoposti a pignoramento sia i beni mobili appartenenti al debitore, sia i beni immobili.

Possono essere altresì sottoposti a pignoramenti i crediti di qualsiasi natura (salvo casi particolari), a cominciare dalle retribuzioni o dai trattamenti pensionistici, sia pure con il limite quantitativo di 1/5 (salvo casi particolari).

Prima di procedere al recupero del credito è quindi spesso opportuno verificare la solvibilità del debitore, compiendo indagini patrimoniali sul suo conto, così da essere ragionevolmente certi della fruttuosità dell’esecuzione.

Le indagini possono essere svolte attingendo ai registri pubblici (risultanze ipocatastali, registri della CCIAA, ecc.), oppure, previa autorizzazione da parte del Tribunale, attingendo alle risultanze delle banche dati degli enti pubblici (INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Lo Studio Legale Cesareo offre consulenza ed assistenza, stragiudiziale e giudiziale, al fine di consentire al Cliente il recupero dei crediti insoluti.

Nella gestione delle pratiche di tal tipo lo Studio presta la massima attenzione e competenza nell’individuare, in un’ottica di contenimento dei costi di gestione della pratica, la strategia e gli strumenti, messi a disposizione dal nostro ordinamento giuridico per consentire al Cliente di ottenere con tempestività la soddisfazione delle proprie ragioni di credito.

A seguito del conferimento dell’incarico lo Studio valutata e concordata con il Cliente l’opportunità di procedere al recupero del credito, esperirà un tentativo stragiudiziale consistente nell’invio di un sollecito scritto con il quale intimerà al debitore il pagamento della somma dovuta, maggiorata di interessi e spese, entro una determinata data.

Acquisite le necessarie informazioni sullo stato economico e patrimoniale del debitore, fornite dal Cliente nonché acquisite tramite la consultazione delle banche pubbliche di rilevanza nazionale (Conservatoria, Agenzia del Territorio, PRA, Camera di Commercio) lo Studio lo consiglierà in merito alla procedura più opportuna da seguire.

In alcuni casi sarà possibile e sicuramente conveniente evitare l’esperimento di azioni giudiziarie, avviando un’attività di mediazione che consenta di ottenere il pagamento del credito, anche ratealmente, previa predisposizione di un piano di rientro concordato tra le parti.

In caso di insuccesso sarà attivato nell’interesse del Cliente il procedimento negoziale (mediazione o negoziazione) o giudiziale (procedimento monitorio, causa di merito e/o sequestro) più efficace all’ottenimento di un titolo esecutivo, necessario per procedere al recupero forzato del credito nei confronti del debitore, aggredendo e liquidando il suo patrimonio.

Azione esecutive

Lo Studio Legale Cesareo fornisce consulenza e assistenza legale nei casi in cui occorre intraprendere un’azione esecutiva, ovvero quel procedimento giudiziale finalizzato a recuperare un credito del cittadino, quando tale credito sia certo, liquido, esigibile e sancito da un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.).

I più frequenti e noti titoli esecutivi sono costituiti dalle sentenze e dai titoli di credito (principalmente cambiali e assegni), ma l’ordinamento giuridico riconosce l’efficacia di titolo esecutivo anche a numerosi altri atti e provvedimenti giudiziali, in casi tassativi.

Lo Studio Legale Cesareo è in grado di fornire piena tutela al cliente sia quando questi è creditore sia quando è debitore dell’obbligazione contenuta nel titolo esecutivo e in relazione a tutti i tipi di procedure esecutive previste dal nostro ordinamento. Esse sono, infatti, di tre tipi.

Esecuzione mobiliare (artt. 513-542 c.p.c.): essa aggredisce tutti i beni mobili di proprietà del debitore, dovunque si trovino. Una volta che tali beni sono stati pignorati, essi possono essere venduti all’asta o assegnati al creditore;

Esecuzione presso terzi (artt. 543-554 c.p.c.): in questo caso a venire pignorati sono i crediti di cui il debitore è titolare verso terzi (banche, clienti, istituti previdenziali, datore di lavoro). Una volta che il credito del proprio debitore viene pignorato con successo, esso viene assegnato direttamente al creditore, che ottiene soddisfazione attraverso di esso;

Esecuzione immobiliare (artt. 555-604 c.p.c.): oggetto del pignoramento in questo ultimo caso è qualunque bene immobile di proprietà del debitore, che viene venduto all’asta al miglior offerente. Il creditore si soddisfa, quindi, sul prezzo realizzato dalla vendita, dedotte le spese della procedura.

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